Art. 30.

      1. L'articolo 471 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 471. - (Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno). - Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e ai beneficiari di amministrazione di sostegno, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
      Tuttavia, il giudice tutelare, valutate le condizioni patrimoniali del beneficiario e le circostanze del caso concreto, può autorizzare, con decreto motivato, l'accettazione pura e semplice dell'eredità devoluta al beneficiario.
      Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che l'accettazione dell'eredità sia compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».